Il Consiglio di Dipartimento
Il Consiglio del Dipartimento, ai sensi dell’art. 39 dello Statuto dell’Autonomia dell’Università degli Studi di Sassari, è organo di programmazione e di gestione del Dipartimento. In particolare, il Consiglio del Dipartimento: a) delibera sull’impiego delle risorse, delle strutture e delle attrezzature assegnate al Dipartimento; b) approva, su proposta del Direttore, i documenti di programmazione e di rendicontazione; c) adotta i regolamenti del Dipartimento, delle eventuali strutture di raccordo, della Scuola di Dottorato di ricerca e delle Scuole di specializzazione; d) adotta il piano complessivo di sviluppo della ricerca e della didattica; e) richiede l’attivazione delle procedure per il reclutamento dei docenti e ne propone la chiamata; f) approva il piano dell’offerta formativa e la richiesta di istituzione, attivazione, disattivazione e soppressione di corsi di studio; g) attribuisce le responsabilità didattiche ai docenti e delibera sulla copertura degli insegnamenti attivati; h) vigila in generale sul buon andamento e sulla qualità delle attività di ricerca e di didattica; i) approva le relazioni triennali sull’attività scientifica e didattica dei docenti; l) esprime parere sulle richieste di congedo per ragioni di studio o di ricerca scientifica presentate dai docenti afferenti; m) promuove l’internazionalizzazione della ricerca scientifica e dell’offerta formativa; n) approva i programmi di ricerca interdipartimentali, sulla base di accordi tra i Dipartimenti interessati; o) trasmette annualmente al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico una relazione sull’attività svolta; p) esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. 21 3. Fanno parte del Consiglio del Dipartimento: a) il Direttore del Dipartimento; b) i docenti afferenti al Dipartimento; c) i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnati al Dipartimento, in proporzione di uno ogni venti docenti; d) i rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, in misura pari al 15 per cento dei suoi membri, i quali restano in carica per due anni; e) un rappresentante dei docenti a contratto, che resta in carica per un anno accademico, eletto dalla rispettiva componente; f) un rappresentante degli assegnisti di ricerca, che resta in carica per un anno, eletto dalla rispettiva componente; g) il Responsabile amministrativo del Dipartimento, con voto consultivo; h) un rappresentante degli specializzandi e dottorandi di ricerca, che resta in carica per due anni, eletto da entrambe le categorie. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore di propria iniziativa o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. |